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Qual’è la differenza tra diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato?

L’attività della pubblica amministrazione produce atti di rilevanza giuridica.

Il cittadino ha generalmente (tranne alcune eccezioni) diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

A seconda della finalità, vi sono tre tre tipologie di “diritto di accesso”.


DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE


La legge 241/90 disciplina questo tipo di accesso e l’art. 22 lo definisce “...il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. Siamo nell’ambito di un procedimento amministrativo e questa tipologia di diritto di accesso, delimita il campo di applicazione ai soli interessati, definendoli come i “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.


L’oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dello loro disciplina sostanziale”.


Esistono delle limitazioni all’esercizio di questo diritto. Sono esclusi dal diritto di accesso:

  • documenti coperti da segreto di Stato;

  • documenti inerenti a procedimenti tributari;

  • documenti che attengono all’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di programmazione;

  • documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terze persone.


Speculare al diritto di accesso degli interessati è il diritto di accesso dei controinteressati, ossia quei soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza; diritto quest’ultimo che funge quindi da virtuale contrappeso all’accesso, in un giuoco di reciproco e delicato bilanciamento.


Il diritto di accesso documentale della legge 241/90, esplicazione dei principi di partecipazione e trasparenza, non ammette istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Di segno opposto, come spiegato in seguito, sono le le altre due tipologie di diritto di accesso disciplinate dal D.lgs 33/2013, il c.d. “decreto trasparenza”, dirette proprio a controllare in un’ottica partecipativa, l’attività della pubblica amministrazione.


DIRITTO DI ACCESSO CIVICO


Il “decreto trasparenza” (d.lgs 33/2013) introduce l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazione di pubblicazione sul sito istituzionale di determinati documenti, informazioni e dati. Chiunque può richiederli nel caso sia stata omessa la loro pubblicazione.

In sostanza, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. 

Utilizzando l’istituto dell’accesso civico chiunque può segnalare l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione direttamente all’amministrazione inadempiente, per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.



DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO


L’art. 5 c.2 del D.lgs 33/2013 sancisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti…”

Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli    per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione . 

La ratio dell’istituto risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.


DIFFERENZE


Balza all’occhio già una prima differenza rispetto all’accesso documentale. Il termine utilizzato è “chiunque” anziché “interessato”. 

Mentre nell’accesso documentale il soggetto è l“interessato”, ossia per poter accedere ai documenti amministrativi deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, nell’accesso civico e nell’accesso generalizzato, chiunque può esercitare il diritto.

Una seconda differenza risiede nell’ambito oggettivo. Nell’accesso documentale oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi; nell'accesso civico e generalizzato il diritto è esteso anche a informazioni e dati (non necessariamente contenuti in documenti già elaborati).

Altra differenza tra l’accesso documentale della legge 241/90 e le altre due tipologie di accesso disciplinate dal decreto trasparenza, come già accennato, consiste nella finalità dell’accesso. Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

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