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Polizia locale: te la dò io la riforma - L'intervento (testo integrale) del Vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza

L’audizione del 4 marzo 2021: ​Audizioni sulle politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

La Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, ha svolto l’audizione, in videoconferenza, della prefetta Maria Teresa Sempreviva, Vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza preposta all'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia in rappresentanza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.


Testo integrale

Da tempo infatti la legge 7 marzo dell'86 numero 65 recante legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale è interessata da proposte di riforma tese a rivedere in modo organico le competenze, le funzioni, i ruoli e le qualifiche del personale della polizia locale nonché il trattamento economico e previdenziale relativo allo stato giuridico. Ciò posto, nell'intento di illustrare il filo rosso istituzionale, normativo e amministrativo su cui si declinano i rapporti ordinamentali e funzionali tra le forze di polizia e la polizia locale articolerei, se l’onorevole  presidente lo consente, la mia esposizione richiamando innanzitutto i punti cardine dell'evoluzione normativo istituzionale in materia di ordine e sicurezza pubblica, passando poi all'esame di alcuni aspetti specifici della polizia amministrativa locale. 

Come noto, la materia dell'ordine e sicurezza pubblica attiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117 secondo comma lettera h della Costituzione e si declina nella prevenzione e nella repressione dei reati, nonché nel mantenimento dell'ordine pubblico inteso come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni, così come determinato dall'articolo 159 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo del 98 numero 112, pertanto le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per definizione rivolti alla salvaguardia di interessi unitari, pure in un nuovo quadro istituzionale di forte valorizzazione dell'autonomia politica degli enti esponenziali e rappresentativi delle comunità locali, sono confermate di competenza dello Stato ordinamento e la relativa organizzazione inquadrata nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Il dettato costituzionale trova simmetrica corrispondenza nel sistema della Pubblica Sicurezza del dato dalla legge di riforma 1 Aprile 1981 numero 121 recante “Nuovo Ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza” che, in antitesi al modello atomistico delocalizzato adottato da taluni stati europei, afferma l'unità e la conseguente necessaria statualità del nostro sistema di amministrazione della Pubblica Sicurezza ed al Ministro dell'Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza quindi centro di imputazione delle politiche in materia di ordine e sicurezza pubblica e a garanzia della loro uniformità sul territorio nazionale, dipendono funzionalmente tutte le forze di polizia polizia di stato, Arma dei Carabinieri con l’accorpato corpo Forestale dello Stato Guardia di Finanza e polizia penitenziaria. Un sistema plurale di forze di polizia connotato endemico di matrice storico-sociale nell'ordinamento italiano che presuppone come fisiologico modello di organizzazione, il coordinamento strategico e operativo delle stesse che esalta l’indifferenziato patrimonio di professionalità delle singole componenti del sistema e vede nelle autorità di pubblica sicurezza, gli snodi di riferimento. Una poliedricità peraltro, che riguarda non solo il momento organizzativo ma anche quello dinamico funzionale, nel senso che abbraccia tanto le funzioni di polizia di sicurezza quanto quelle di polizia giudiziaria registrandosi sul punto una situazione di significativa collimazione fattuale tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria. In questa prospettiva può dunque cogliersi la distinzione tra le funzioni delle forze di polizia e la polizia locale, quest'ultima ricompresa tra le funzioni fondamentali dei comuni dal decreto legge 95 del 2012, preposta essenzialmente all'attività di polizia amministrativa e chiamata come dirò nel prosieguo a concorrere al perseguimento della sicurezza primaria soltanto in via ausiliaria e sotto il coordinamento delle autorità statali. In particolare rientrano nelle competenze della polizia locale tra le altre la polizia dell'edilizia e dell'urbanistica, la polizia del commercio, la polizia sanitaria veterinaria e mortuaria, tutti gli ambiti devoluti alle autonomie già dai provvedimenti di decentramento del 70 del secolo scorso per altro è la stessa carta costituzionale l'articolo 118 terzo comma a stabilire che nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica possono essere previste forme di coordinamento tra stato e regioni, con particolare riferimento alla sicurezza integrata per la cui cura sono quindi chiamati a convergere sinergicamente i diversi livelli di governo. A tale previsione è stata data attuazione con decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, il quale introducendo i concetti di sicurezza urbana e di sicurezza integrata, ha inteso promuovere una visione allargata del bene giuridico sicurezza. L'esigenza di valorizzare meccanismi di governance partecipata del sistema della sicurezza è connessa, soprattutto sul piano della perfezione, a fattori situazionali e ambientali di disagio che rappresentano il terreno fertile per il diffondersi di condotte delittuose. ciò ha portato ad estendere il concetto di sicurezza oltre al ristretto ambito della prevenzione e repressione dei reati, rendendo necessaria la ricerca di rinnovate forme di raccordo che consentano l'attuazione di comuni strategie volte alla gestione di situazioni di degrado urbano e non solo alla prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. A tal fine, mediante il riconoscimento normativo dei concerti di sicurezza urbana e sicurezza integrata, sono stati introdotti opportuni meccanismi di raccordo tra le forze di polizia e la polizia locale nell'espletamento, dei istinti compiti istituzionali. Il riferimento principale è il citato decreto-legge 14 del 2017. Esso, in attuazione dell'articolo 118 3 comma della Costituzione, realizza la prima espressione di coordinamento tra stato regioni e province autonome e gli enti locali, in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, inaugurando in tal modo un nuovo modello di governance basato sull'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale, nel quale interagiscono con strumenti e legittimazione distinte soggetti giuridici diversi, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo, possa garantire maggiori e più adeguati standard di vivibilità, con un evidente innalzamento del livello di sicurezza, anche di quella cosiddetta percepita. Più specificamente la sicurezza integrata viene definita come l'insieme degli interventi assicurati da stato regioni province autonome ed enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali al fine di concorrere ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e alla stazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, per il benessere delle comunità territoriali. Le politiche di sicurezza integrata non si realizzano dunque attraverso un trasferimento di funzioni tra livelli di governo, che anzi vedono ribadite le spese di competenza loro attribuite dall'ordinamento. In tale contesto Il significativo contributo della polizia locale e consacrato nelle linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata approvate in sede di conferenza unificata il 24 gennaio 2018 nella parte in cui, ferme restando le competenze esclusive dello stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevedono alla stipula di accordi tra Prefetti dei capoluoghi di regione e presidenti di regione e province autonome, in relazione a 4 filoni principali di intervento, ossia lo scambio informativo tra le forze e la polizia locale; l’interconnessione delle rispettive sale operative l'utilizzo in comune sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree delle attività soggette al rischio; l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori delle forze di polizia e della polizia locale. Tali accordi sono peraltro soggetti ad una strategia di monitoraggio affidata a livello territoriale ai Prefetti, volta verificare lo stato di attuazione e l'avanzamento delle specifiche progettualità nonché ad offrire indicazioni agli organi centrali in vista di una risposta sempre più efficace ed incisiva alle esigenze di sicurezza e legalità avvertite dei cittadini sul territorio, anche con riferimento alle scelte di pianificazione presidiaria delle forze di polizia. Sotto altro ma connesso profilo lo stesso decreto legge 14/2017 definisce il concetto di sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dell'ambiente urbano. Un obiettivo da perseguire con il concorso di stato, regione ed enti locali attraverso la prevenzione della criminalità cosiddetta diffusa e predatoria, la promozione e la tutela della legalità e del decoro urbano, anche attraverso interventi di riqualificazione di aree e siti degradati; l'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione, nonché affermando più elevati livelli di coesione e convivenza civile. Le conseguenti linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana approvate in conferenza stato-città e autonomie locali il 26 luglio del 2018, su proposta del Ministro dell'Interno, hanno quindi definito i settori di intervento in relazione ai quali si muovono i patti da stipularsi tra prefetto e sindaco. Anche in questo caso previsto un meccanismo di monitoraggio a carattere semestrale e coordinato da cabine di regia istituite presso le prefetture, volte a verificare con indicatori oggettivi i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate per la conseguente eventuale rimodulazione delle misure adottate. L'approccio di governance cooperativa con il pieno contributo dei corpi di polizia locale nelle attività di specifica competenza, in raccordo con le autorità statali trova conferma come noto, anche nella cosiddetta direttiva Minniti del 15 agosto 2017, sui comparti di specialità e la rimodulazione dei presidi, nella parte in cui affida ai corpi e servizi di polizia locale un ruolo preminente nell'espletamento delle funzioni di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l'arco delle ventiquattro ore. In attuazione di tale previsione Infatti il Ministero dell'Interno ha sottoscritto il 9 gennaio del 2020 un accordo quadro con l’ANCI che ha previsto l'immediato coinvolgimento della polizia locale delle 14 città capoluogo metropolitano capoluoghi di provincia che dispongono di servizi articolati su quattro turno turni, per un totale di 48 capoluoghi di provincia ed una progressiva estensione ai restanti comuni. L’accordo quadro diretto a favorire il più efficace impiego delle forze di polizia nell'attività di controllo del territorio con evidenti ricadute anche in termini di percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ha costituito l'occasione per i Prefetti di promuovere in collaborazione con i sindaci, ogni misura diretta a migliorare i servizi coordinati di controllo sulla viabilità urbana specie nelle aree di maggior rischio, nonché lo sviluppo di progettualità inerenti lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e l'aggiornamento professionale integrato. Il maggiore coinvolgimento della polizia locale sopra descritto ha trovato una giusta valorizzazione nel dettato per la polizia locale per il triennio 2017-2019 nei decreti legge 14/2017 e 113/2018. Su questa falsariga si muove anche l'articolo 35 quater del decreto legge 113 del 2018 che ha istituito il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, destinato al concorso statale del finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Municipale e in deroga al limite di spesa posto per tale tipo di assunzioni dal decreto legge 78/2010, previsione confermata da ultimo dalla legge 30 dicembre 2020 numero 178 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Ecco il crescente ruolo della polizia locale è stato ampiamente riconosciuto anche in questa fase di emergenza pandemica provocata dalla diffusione del virus covid-19. L'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 19 2020 ha infatti espressamente inserito: gli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza tra le componenti di cui si avvale il prefetto per garantire il rispetto delle misure di contenimento, tutto ciò beninteso con il suo coordinamento che si traduce nell'ambito di apposite riunioni tecniche del settore, in indirizzi operativi per i soggetti sul campo.

Trattasi di una scelta di carattere straordinario che trova la propria ragion d'essere proprio negli specifici compiti che i predetti corpi sono chiamati a svolgere nel campo della sanità pubblica, della polizia amministrativa e del commercio. Ambiti nei quali comuni al pari delle regioni, sono titolari di specifiche funzioni e su questa base che l'articolo 115 del decreto legge 18 del 2020 consente agli enti locali di finanziarie, anche in deroga, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica istituendo all'uopo un fondo di 10 milioni di euro. In questo scenario al personale della polizia locale è stata corrisposta una indennità onnicomprensiva di ordine pubblico prevista per le forze di polizia impegnate nello svolgimento dei suddetti servizi di prevenzione e contenimento del contagio da covid-19. 

Passando ora alla disamina delle questioni aperte, farò Innanzitutto riferimento ai profili ordinamentali del personale della polizia locale e al relativo trattamento economico. Quanto qualifiche giova ricordare che secondo gli articoli 3 e 5 della legge del 1986 la numero 65: gli addetti della Polizia Municipale nell'ambito dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria, servizi di Polizia Stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. In quest'ultimo ambito collaborano con le forze di polizia statali, previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità, per specifiche operazioni. Sotto il profilo tecnico operativo dunque le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza degli operatori della polizia locale si traducono in un'attività di collaborazione con le forze di polizia, con una dipendenza funzionale del Questore. A tal fine il prefetto, previa comunicazione del sindaco, conferisce la qualità di agente di la sicurezza al suddetto personale in possesso dei requisiti prescritti. In altri termini, diversamente dagli appartenenti alle forze di polizia, istituzionalmente investiti dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, agli operatori della polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza deriva dal riconoscimento dell'autorità prefettizia, in ragione e nei limiti dei compiti conferiti da espressa previsione di legge statale. Con riferimento ai compiti di polizia giudiziaria, come noto gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza sono competenti per qualsivoglia tipologia di reato e legittimati ad operare ricorrendone i presupposti su tutto il territorio nazionale e tenuti ai sensi dell'articolo 68 della legge numero 121 del 81 ad osservare anche fuori dal servizio i doveri inerenti alla loro funzione. Così non è invece quanto concerne il personale della polizia locale. Infatti, se da un lato l'articolo 57 del codice di procedura penale stabilisce che sono agenti di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza le guardie delle Province e dei comuni quando sono in servizio, dall'altro l'articolo 5 comma 1 lettera A della legge 65 del 86, integra il dato normativo appena descritto, statuendo che il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria. Tale combinato disposto con i dunque in relazione alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria dell'operatore della polizia locale una duplice limitazione: spaziale ossia inerente al  territorio di competenza e funzionale cioè relativa alle della polizia locale nelle materie di diretta competenza dell'ente locale o delegate dalla regione. In chiave evolutiva tuttavia nell'ottica di un complessivo riordino dei ruoli e delle qualifiche del personale della polizia locale nulla osta al riconoscimento sempre previo vaglio prefettizio della qualifica di agente di Polizia Tributaria al personale della polizia locale, ancorché limitatamente all'accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza. Tale qualifica, oltre a quelle già previste di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, completerebbe lo statuto della appartenenti alla polizia locale, estendendo i compiti ad un settore particolarmente delicato per la vita associata. Sotto il profilo del trattamento economico, come noto il decreto legge 14 del 2017, ha esteso la possibilità del riconoscimento dell'equo indennizzo per invalidità permanenti o decessi per causa di servizio. In una prospettiva di riforma si potrebbe inoltre introdurre una più favorevole disciplina contrattuale assicurativa ed infortunistica, attraverso la creazione di due aree negoziali ad hoc: una per il personale dirigente ed una per il personale non dirigente e l’attivazione da parte della contrattazione collettiva nazionale del suddetto comparto di istituti equivalenti a quelli spettanti alle forze di polizia, sia pure attraverso un regime distinto e separato.

Quanto il tema dell'armamento l'articolo 19 ter del decreto legge 113 del 2018 con una norma di interpretazione autentica ha confermato la possibilità per il personale della polizia locale di portare le armi senza licenza fuori dall'ambito territoriale di competenza per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Si segnala che al fine di garantire la migliore applicazione di tale normativa, questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato il 20 dicembre 2018 mirate indicazioni ai Prefetti e per il loro tramite ai Comuni. Inoltre il medesimo decreto legge ha consentito alle polizie municipali dei comuni capoluogo di provincia e ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e anche a quelle degli enti con popolazione inferiore a tale soglia, individuate con decreto del ministro dell'interno, di dotare previa sperimentazione aliquote di personale delle armi cosiddette ad impulsi elettrici. L'operatività di tale disposizione è subordinata all'adozione di regolamenti comunali concernenti l’impiego in sicurezza di questi strumenti che dovranno essere conformi alle linee generali da adottare in seno alla conferenza unificata. In questa ottica il Ministero dell'Interno ha inoltrato lo scorso 26 agosto uno schema di linee generali per l'approvazione a seguito della quale sarà quindi definito il decreto ministeriale di individuazione dei parametri che consentiranno la sperimentazione anche nei comuni di popolazione inferiore ai 100 mila abitanti. 

Con riferimento alle banche dati di polizia e all'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle forze di polizia, come noto il decreto legge 18 gennaio del 93 numero 8 ha aperto al personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la possibilità di accedere agli schedari del CED relative ai veicoli rubati ai documenti sottratti o smarriti. Tale facoltà è stata poi estesa con il cosiddetto Pacchetto sicurezza del 2008 agli archivi dei permessi di soggiorno e successivamente con il decreto legge 113/2018 più volte richiamato, alle segnalazioni concernenti i provvedimenti di ricerca o rintraccio ai fini anche di cattura nei confronti delle persone sottoposte a controllo, così detti provvedimenti attivi. Questi interventi come noto richiedevano l'adozione di una normativa di dettaglio da emanarsi con decreti ministeriali sentita L’ANCI. Al momento tuttavia sappiamo è stato adottato il suo decreto ministeriale 29 maggio 2001 che ha definito le modalità di accesso allo schedario dei veicoli rubati prevedendo due canali di ingresso: il collegamento attraverso la rete telematica di Ancitel Spa, ovvero il collegamento diretto con il CED, soluzione consentita solo ai comuni delle 14 città. Premesso che ad oggi solo 5 comuni risultano avere attivato questa modalità di connessione, mi riferisco in particolare a Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, occorre qui riferire che gli altri decreti ministeriali, sebbene siano stati già predisposti da questo dipartimento, non possono essere adottati per la mancanza di una valida soluzione tecnica in grado di garantire il collegamento telematico sicuro tra il CED e la polizia locale per effetto della liquidazione della società Ancitel Spa. A seguito di ciò l’ANCI ha ipotizzato di esternalizzare l'infrastruttura informatica in favore di una società privata che eroga servizi di iCloud, i quali però non garantiscono allo stato i necessari requisiti di sicurezza. Si stanno quindi prendendo in considerazione anche altre ipotesi di cui però è ancora in porto il Risk Assessment con le altre amministrazioni interessate e sulle quali dovrà essere nuovamente acquisito il parere del garante della privacy. Volgendo alla conclusione, il rilievo del tema della riforma della polizia locale è testimoniato dalle proposte di legge assegnate a codesta onorevole commissione. Esse condividono l'intento di realizzare sia pure con soluzioni caratterizzate da diversità' di accenti e angolature una riforma organica dell'ordinamento, seguendo una sistematica comune che tende a sezionare la materia della polizia locale essenzialmente in quattro ambiti: le competenze e le funzioni demandate; i ruoli e le qualifiche del personale; i poteri e gli strumenti operativi azionabili; il trattamento economico e previdenziale spettante e lo stato giuridico del personale della polizia locale. Su questo architrave i progetti di legge innestano secondo diversità di scelte alcune disposizioni volte ad affrontare profili di ordine più specialistico concernenti la disciplina della polizia locale. Inoltre ad esclusione dell'atto camera 318 dell'atto camera 1121, i progetti di legge in parola mirano anche a rivedere l'aspetto nei rapporti stato autonomie nel campo della sicurezza urbana e della sicurezza integrata. Ciò posto  alcuni elementi cardine del nostro sistema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riteniamo che non siano suscettibili di revisione perché posti a garanzia della tenuta dell'architettura costituzionale della nostra democrazia. Mi riferisco in particolare alla esclusiva riconducibilità allo stato della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, unico livello di governo in grado di assicurare standard uniformi di salvaguardia di beni giuridici per la collettività e la tenuta stessa del sistema democratico. All'unicità e indivisibilità della predetta funzione, con l'individuazione di chiari centri di responsabilità a livello sia centrale che periferico, all'attribuzione al Ministro dell'Interno del ruolo di autorità nazionale di pubblica sicurezza per l'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo e l'attribuzione le autorità statali di livello centrale e per della responsabilità di garantire l'attuazione delle scelte di Policy compiute e infine, alla riconducibilità dell'ambito di azione e della governance della polizia locale ai livelli comunali e provinciali in sintonia con l'architettura statuale. Per scongiurare la creazione di sovrastrutture regionali che, oltre a comportare un ingiustificato aggravio economico, rappresenterebbero un elemento distonico e divisivo del sistema. All'interno di queste coordinate che non appaiono superabili, le prospettive evolutive più coerenti anche con il quadro costituzionale non sembrano tuttavia essere quelle che mirano ad omologare tout court la polizia locale alle forze di polizia. Una simile evoluzione oltre ad implicare una non consentita spinta centrifuga verso modelli di accentuato federalismo non verrebbe ad eliminare il gap che separa le polizie locali dalle forze di Polizia sui terreni che sono tipica espressione delle professionalità di queste ultime, a cominciare dal mantenimento dell'ordine pubblico, per finire allo sviluppo di attività investigative più complesse quali quelle in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, ma soprattutto essa implicherebbe il graduale disimpegno da settori che sono storicamente affidati al presidio dei comuni e per essi delle polizie locali e che sono fondamentali per la serena convivenza di cittadini. A ciò si aggiungono i servizi di Polizia Stradale settore nel quale l'articolo 12 del Codice della Strada riconosce un ruolo di protagonista proprio le polizie locali e municipali, come si è prima ampiamente detto. Da tali coordinate occorre dunque muovere in direzione di una forte valorizzazione della polizia locale sul piano formativo addestrativo organizzativo operativo e retributivo alla luce della sua peculiarità ordinamentale e funzionale. Tanto premesso, non può non cogliersi con favore l'ipotesi di una nuova legge organica sulla polizia locale che ne sistematizzi aggiornandoli i profili organizzativi e operativi anche alla luce del concetto di sicurezza integrata recato dal decreto legge 14 del 2017 e poi dal decreto legge 113 del 2018.

Come già il Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva prospettato con uno schema di proposta di legge delega risalenti al 2019. Sul punto si segnala anche quindi con favore la recente istituzione recata dalla legge di bilancio per il 2021 nello stato di previsione del ministero dell'interno di un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, volto proprio a dare attuazione agli interventi in materia di riforma della polizia locale. Si condivide dunque l’intento di adottare un impianto normativo sistematico ed organico al passo con i tempi che stabilisca buoni confini ed enucleando compiti e funzioni specifici della polizia locale, ferme restando però le competenze riservate alle forze di polizia. 

Si giudica che sia questa la via maestra istituzionale su cui incedere rispettosa del dettato costituzionale, della geometria normativa e anche dello specifico patrimonio culturale ed esperienziale italiano nella materia della Public Security. Non dunque un equiparazione alle forze di polizia, non coerente in punto di diritto e peraltro distonica rispetto all'effettivo funzionamento della macchina della Pubblica Sicurezza, ma una concreta progressiva e significativa promozione del loro ruolo, attraverso il potenziamento delle strutture, degli strumenti e dei servizi di polizia locale, in uno con il miglioramento delle condizioni contrattuali per il relativo personale, all'interno dell'area di naturale appartenenza: quella dei comuni da cui dipendono e per cui operano. 

Questo è per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il punto di equilibrio più coerente e bilanciato rispetto al quadro sistemico costituzionale e normativo.




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