Partendo dal dato costituzionale, l’art. 28 recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Se ne deduce che la responsabilità in capo al pubblico dipendente che viola i propri doveri è di tipo penale, civile ed amministrativo.
L’agente di polizia locale è un dipendente comunale, in funzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Nell’ambito del rapporto di lavoro tra P.A. e pubblico dipendente, lo stesso può incorrere anche in responsabilità disciplinare.
La responsabilità disciplinare è quella specifica forma di responsabilità (aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativa e contabile) in cui incorre il dipendente pubblico che con dolo o colpa non osservi obblighi contrattualmente assunti, fissati nel CCNL e recepiti nel contratto di lavoro individuale.
L’accertamento di tale responsabilità implica l’applicazione, da parte del datore di lavoro, di sanzioni che a seconda della gravità del fatto accertato sono progressive, nell’ordine del:
richiamo (verbale e scritto);
multa;
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
licenziamento con o senza preavviso.
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
La contestazione dell’addebito al dipendente è regolamentata dal D.Lgs 165/2001.
I soggetti titolari del potere disciplinare sono:
per il rimprovero verbale: il responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio;
per le restanti infrazioni: la competenza è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Il dipendente è passibile di sanzione disciplinare sia per violazione dolosa che colposa dei propri doveri.
Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 55-bis e ss. del D.lgs 165/2001.
Il responsabile della struttura che ha conoscenza del fatto segnala immediatamente e comunque entro 10 giorni, all’UPD i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L’UPD provvede entro 30 giorni alla contestazione scritta dell’addebito procedendo alla convocazione dell'interessato per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
L’UPD deve concludere il procedimento entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito con l’irrogazione della sanzione disciplinare oppure con una archiviazione.
La sanzione è impugnabile in sede giurisdizionale o arbitrale secondo il codice di procedura civile.
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