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La competenza penale del giudice di pace. Perché è importantissimo studiare il Decreto Legislativo 274/2000 nei concorsi della polizia locale.

Una normativa spesso presa “sottogamba” e studiata male è il Decreto Legislativo n° 274/2000 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”.

A livello procedurale molto spesso si fa confusione con la “procedura c.d. ordinaria” contenuta nel codice di procedura penale, non tenendo conto delle norme speciali che caratterizzano il procedimento penale davanti al giudice di pace.

Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria e quindi della polizia locale, occorre studiare bene alcuni articoli del D.lgs 274/2000. 

Frequentemente nei concorsi vi sono domande sia sottoforma di quiz che di tracce di carattere pratico-operativo, in cui vengono richieste nozioni che riguardano la competenza penale del giudice di pace. 

In questo articolo analizziamo i principali aspetti concentrandoci sugli articoli (che evidenzierò in grassetto) da studiare più approfonditamente ed inerenti al ruolo della polizia giudiziaria.


Chi è il giudice di pace?

E’ un magistrato “onorario”. Vuol dire che non è un magistrato di professione (selezionati per concorsi pubblici) ma viene nominato tra giuristi (avvocati, professori universitari) di comprovata esperienza.

Il G.d.P. si occupa di dirimere le controversie di minore entità, sia di natura civile che penale.

Ed è proprio il campo penale che andremo ad analizzare, con riferimento alla polizia locale.


Molti dei reati accertati dalla polizia locale sono di competenza del g.d.p. Si tratta di reati molto comuni e frequenti. Eccone alcuni:


  • Art. 581 c.p. - Percosse

  • Art. 582 c.p. - Lesione personale

  • Art. 590 c.p. (generico) - Lesioni personali colpose

  • Art. 590 c.p. (specifico per violazione del codice della strada) - Lesioni personali colpose

  • Art. 595 c.p. - Diffamazione

  • Art. 612 co.1 c.p. - Minaccia

  • Art. 626 c.p. - Furti punibili a querela dell’offeso

  • Art. 631 c.p. - Usurpazione

  • Art. 633 c.p. - Invasione di terreni o edifici

  • Art. 637 c.p. - Ingresso abusivo nel fondo altrui

  • Art. 639 c.p. - Deturpamento o imbrattamento di cose altrui

  • Art. 731 c.p. - Inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori

  • Art. 10 bis D.lgs 286/98 - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato


Fondamentale pertanto è capire la corretta procedura da adottare per questo tipo di reati.


Facciamo largo ad equivoci e cominciamo subito con il dire che nel procedimento penale davanti al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale, ad eccezione delle disposizioni relative a:

a) all'incidente probatorio;

b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;

c) alle misure cautelari personali;

d) alla proroga del termine per le indagini;

e) all'udienza preliminare;

f) al giudizio abbreviato;

g) all'applicazione della pena su richiesta;

h) al giudizio direttissimo;

i) al giudizio immediato;

l) al decreto penale di condanna.


L’art. 347 del codice di procedura penale contiene l’obbligo da parte della polizia giudiziaria, di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, “senza ritardo”. Da questo momento in poi, il p.m. titolare delle indagini, può impartire direttive alla polizia giudiziaria che la stessa deve eseguire, fermo restando l’autonomia investigativa che comunque essa mantiene. 

Art. 347 c.p.p.

“Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”.


Esaminiamo adesso l’art. 11 del D.lgs 274/2000 - Attività di indagine: 

“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.”


Dalla lettura dell’articolo emerge in maniera chiara il ruolo centrale della polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini. Essa ha l’obbligo di ricostruire il fatto e di individuare il colpevole riferendo al pubblico ministero l'attività compiuta, nel termine di quattro mesi da quando acquisisce la notizia di reato. A questo punto se la notizia di reato, sulla base delle indagini espletate risulta fondata, la polizia giudiziaria relazionerà al pubblico ministero indicando gli articoli di legge violati, chiedendo nel contempo, l’autorizzazione al magistrato di disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. E’ questo il momento in cui il pubblico ministero procede alla iscrizione della notizia di reato:

  • se la ritiene fondata formulerà l’imputazione e autorizzerà la citazione dell’imputato;

  • se non la ritiene fondata procederà all'archiviazione;

  • se ritiene svolgere ulteriori indagini, impartirà le direttive alla p.g. o la delegherà al compimento di specifici atti.


Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato, prorogabili fino ad altri due mesi, in caso di particolare complessità.


L’art. 12 descrive la procedura nel caso sia il pubblico ministero a ricevere la notizia di reato.

In questo caso il p.m. trasmetterà gli atti alla p.g., impartendo eventualmente le direttive.


L’art. 20 contiene gli elementi della citazione a giudizio che sono:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve

vertere l'esame;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;

f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.


Vi sono due procedure che ricalcano il giudizio direttissimo contenuto nel codice di procedura penale (art. 449 c.p.p. e ss.). Analizziamole.


In virtù dell’art 20-bis (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Questo avviene per i reati procedibili d’ufficio quando:

  • c’è flagranza di reato;

  • la prova è evidente.

Il pubblico ministero (se non procede ad archiviazione) autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace. Si applica la procedura dell’art. 20-bis co.3.

Art. 20-bis co.3:

“3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. 

Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell' articolo 25, comma 2.”


L’art. 20-ter (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari) prevede una procedura ancora più rapida.

Si applica nei casi dell’art. 20-bis, (in presenza di flagranza di reato o quando la prova è evidente) e quando:

  • ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza (quella fissata nei quindici giorni successivi dell’art. 20-bis);

  • se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale.

Il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione oppure “Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell' articolo 25, comma 2.”

Quando il p.m. dispone la citazione, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace.


Concludiamo con una nota di carattere pratico.

Per il reato di cui all’art. 10 bis D.lgs 286/98 - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, l’applicazione dell’art. 20-bis/20-ter è di fatto “obbligatoria” trattandosi di flagranza di reato o evidenza della prova.

La p.g. quindi procederà sempre ai sensi dell’art. 20-bis/20-ter.


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