L'articolo 11 del codice della strada elenca i servizi di polizia stradale, che costituiscono le attività necessarie per garantire ed assicurare una regolare circolazione. Tali servizi sono:
la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
la rilevazione degli incidenti stradali;
la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
la scorta per la sicurezza della circolazione;
la tutela e il controllo sull'uso della strada.
Gli organi di polizia stradale e quindi anche la polizia locale che è indicata nell'articolo 12 del codice della strada, devono, altresì, concorrere alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere e fornire la loro collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
I servizi sono espletati in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle amministrazioni di appartenenza del personale preposto.
Accesso agli atti della polizia stradale.
Il comma 4 dell'articolo 11 del codice della strada stabilisce che gli interessati possono chiedere agli organi di polizia stradale le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Legittimati a richiedere le informazioni sono tutti coloro che hanno interessi da tutelare, come, ad esempio, i proprietari e i conducenti dei veicoli coinvolti, i passeggeri che hanno subito lesioni, le società di assicurazione chiamate al risarcimento dei danni, i proprietari di beni (muri di cinta ecc.) danneggiati a seguito dell'incidente.
Per i minori il diritto di accesso agli atti deve essere esercitato da coloro che esercitano la patria potestà, mentre nel caso di persone giuridiche, chi presenta l'istanza deve essere munito di atto di delega a rappresentare il richiedente.
Si era posta in passato la questione se i periti assicurativi che si presentano nei comandi di polizia per visionare od ottenere copia dei documenti relativi agli incidenti stradali devono preventivamente munirsi dell'autorizzazione prevista dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La risposta è venuta da una circolare del Ministero dell'interno (n. 559/C.5808.10089.D.A), che ha chiarito che i periti assicurativi che si limitano, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del sinistro, non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia. Devono però essere muniti di una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento dell'attività.
L'articolo 21 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada disciplina le modalità procedurali per l'esercizio del diritto di accesso stabilendo che:
per ottenere le informazioni, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente;
il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;
in caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente;
se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione (nullaosta) della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
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